IL TRIBUNALE
   Rilevato  che  nel  proc.  pen.  n. 532/1994 reg. tribunale due dei
 componenti del collegio dibattimentale sono gli stessi  giudici  che,
 con  funzioni  ex art. 309 c.p.p., hanno emesso in data 15 marzo 1994
 l'ordinanza con la quale veniva confermata la sussistenza  dei  gravi
 indizi di colpevolezza a carico degli imputati Dimmito D. Debbellonio
 M., Prezioso F. in ordine ai reati ascritti a ciascuno di essi;
   Preso  atto  che  in  data  15  settembre  1995  risulta depositata
 sentenza  n.  432  della  Corte  costituzionale  con  cui  e'   stata
 dichiarata  la  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  34,  comma
 secondo del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede
 che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il  giudice  per
 le  indagini  preliminari  che  abbia  applicato una misura cautelare
 personale nei confronti dell'imputato, per contrasto con gli artt. 3,
 primo comma, 24, secondo comma, e 25 della Costituzione;
   Considerato che nella succitata sentenza la Corte, pur  richiamando
 la  decisione  n.  502  del  1991  con  cui si era esaminata identica
 questione  di  legittimita'  costituzionale  del  medesimo  art.  34,
 secondo  comma,  nella  parte  in  cui  non  prevede  che  la  previa
 conoscenza  degli  atti  delle  indagini  preliminari  acquisita  dal
 giudice  in  occasione  del  riesame  ex  art.  309  c.p.p.  comporti
 l'incompatibilita' a partecipare al dibattimento; e la si era risolta
 ritenendola non fondata, purtuttavia affermava che i  nuovi  principi
 enucleati  in  seguito dalla stessa Corte, unitamente all'intervenuto
 mutamento del quadro normativo, consentono ora di pervenire a diversa
 conclusione, per cui la richiamata decisione  non  appare  preclusiva
 alla nuova analisi della medesima questione;
   Preso atto che la Corte fissava di conseguenza il principio secondo
 cui  il  giudice,  il  quale  si e' pronunciato sulla sussistenza dei
 gravi indizi di colpevolezza al fine dell'applicazione di una  misura
 cautelare  personale,  esprime  un  giudizio di merito in ordine alla
 responsabilita' dell'imputato tale  da  rendere  o  far  apparire  la
 valutazione  conclusiva sulla responsabilita' dell'imputato, da parte
 dello stesso  giudice,  condizionata  dalla  cosiddetta  forza  della
 prevenzione,  e  cioe'  da  quella  naturale  tendenza a mantenere un
 giudizio gia' espresso o  un  atteggiamento  gia'  assunto  in  altri
 momenti  decisionali dello stesso procedimento: cio' evidentemente in
 quanto il giudice il quale applica  una  misura  cautelare  personale
 affronta,  in  termini  sia pur probabilistici, questioni inerenti la
 responsabilita' della persona nei cui  confronti  e'  stata  avanzata
 richiesta di provvedimento cautelare;
   Ritenuto  che  tale  principio,  fissato  per  il giudice che abbia
 applicato una misura cautelare personale, puo'  estendersi  anche  al
 giudice  che,  quale  componente  del  tribunale  del  riesame, abbia
 conosciuto gli stessi atti d'indagine  e  rivalutato  nel  merito  la
 ricorrenza dei medesimi indizi di colpevolezza riscontrati dal primo,
 vista  la assoluta identita' dell'oggetto del giudizio rimesso ai due
 organi giudiziari, ricognitivo di  elementi  indiziari  e  valutativo
 degli stessi in termini di gravita';
   Considerato  che  quindi tale questione, sollevabile d'ufficio, non
 appare  manifestamente   infondata,   essendo   possibile   che   gli
 apprezzamenti  espressi  dal  giudice  in  qualita' di componente del
 tribunale del riesame ex art. 309 cit. sui risultati  delle  indagini
 preliminari  determinino un'anticipazione di giudizio suscettibile di
 minare l'imparzialita' dello stesso giudice;
   Ed ancora che la stessa questione  appare  rilevante  ai  fini  del
 giudizio in corso, in quanto dall'eventuale accoglimento della stessa
 potrebbe  discendere  l'incompatibilita'  di  tutti  i  componenti il
 Collegio a partecipare al giudizio, per la quale  sussiste  l'obbligo
 di astensione del giudice ex art. 36, primo comma, lett. g) c.p.p.;
   Ritenuto  pertanto  che  la  questione va rimessa al giudizio della
 Corte costituzionale, con contestuale sospensione  del  processo  nei
 confronti dei predetti imputati.